Statuto

Statuto dell’Associazione di Promozione Sociale

“Gruppo Amici della Montagna APS”

Titolo I Costituzione, Finalità, Durata

Art. 1 Denominazione e Sede

È costituita con sede in Verona (VR) viale Cristoforo Colombo S/N (Caponiera San Procolo – mura magistrali) un’Associazione di Promozione Sociale, che assume la denominazione di “Gruppo Amici della Montagna APS”

Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria. L’Associazione potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze, uffici in altre località sia in Italia che all’estero.

Art. 2 Finalità

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art.118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. Nell’ambito delle finalità e dei principi generali, l'Associazione si prefigge in particolare di:

1. Promuovere lo studio, la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico e naturalistico;

2. Organizzare ricerche, escursioni e spedizioni di carattere speleologico, scientifico, esplorativo, alpinistico, subacqueo, speleosubacqueo, geologico, archeologico, antropologico e naturalistico, e/o comunque atte ad approfondire la conoscenza dei caratteri del territorio, sia in ambito locale che in ambito nazionale ed internazionale;

3. Promuovere e approfondire lo scambio scientifico e culturale, nonché la diffusione e divulgazione dei risultati ottenuti in espletamento di quanto sopra sub 2, nonché delle idee e delle iniziative che possano contribuire al raggiungimento dello scopo associativo;

4. Diffondere iniziative e attività che rechino un contributo effettivo, scientificamente valutabile, al raggiungimento dello scopo sociale;

5. Supportare, in conformità agli intendimenti dell’associazione, organizzazioni pubbliche e private nelle loro attività di ricerca, esplorazione, conservazione e documentazione qualora ne facciano esplicita richiesta;

6. Trasmettere il proprio patrimonio o diritti intellettuali ad altri enti o associazioni del terzo settore con la finalità di preservarli per le future generazioni.

A tal fine, svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente statuto, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi. L’Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.

Art. 3 Durata

La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall’art. 28 del presente statuto

Titolo II Attività esercitate

Art. 4 Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto:

Attività di interesse generale;

Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;

Attività di raccolta fondi

Art. 5 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

1. attività di ricognizione, esplorazione e ricerca finalizzate alla conoscenza e alla tutela dell’ambiente, con particolare attenzione al mondo sotterraneo;

2. ricerca scientifica multidisciplinare con l’obiettivo di incrementare la conoscenza dei territori esplorati e la loro protezione ambientale, con particolare attenzione alle zone dei Monti Lessini e del Monte Baldo;

3. perseguimento di iniziative atte a salvaguardare il patrimonio naturalistico e ambientale;

4. raccolta, edizione e diffusione di libri e riviste, produzione e diffusione di audiovisivi o altri strumenti di comunicazione, finalizzati alla conoscenza e alla tutela del territorio e del mondo sotterraneo;

5. organizzazione di manifestazioni multitematiche pubbliche e private come mostre, corsi didattici e formativi, seminari, congressi, convegni, simposi, ecc. relative alle attività effettuate;

6. organizzazione di viaggi, visite guidate, escursioni ed accompagnamenti di carattere speleologico, didattico, escursionistico e turistico;

7. collaborazione e promozione di iniziative comuni con Enti, Istituzioni e Associazioni che perseguono finalità analoghe;

8. attività di educazione e sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza e alla tutela del mondo sotterraneo, rivolte al pubblico e alle scuole di ogni ordine e grado.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente cui l'associazione è affiliata e ai loro soci, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione:

- in quanto affiliata all’AICS, Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, può effettuare, in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall’art.85 del decreto legislativo 117/2017;

- può inoltre effettuare in modo secondario e strumentale rispetto all’attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall’art. 70 del decreto legislativo 117/2017.

- può anche esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, ulteriori attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.5 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione.

Art. 7 Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 8 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 9 Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art.36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Titolo III Funzionamento

Art. 10 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale

L’esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del presente statuto. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Esso deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa, secondo le linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni.

Art. 11 Informativa sociale

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Art.12 Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

dai beni mobili e immobili di proprietà;

dalle eccedenze degli esercizi annuali;

da donazioni, erogazioni, lasciti;

da quote di partecipazioni societarie;

da obbligazioni e altri titoli pubblici;

dal fondo di riserva;

da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 del presente statuto.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 28 del presente statuto.

Art.13 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono costituite:

dalle quote annuali di tesseramento dei soci;

dai proventi della gestione del patrimonio;

dal ricavato delle attività di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto

della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private ;

dai contributi di soci e di altre persone fisiche;

dai contributi di Enti Pubblici e privati;

dalle convenzioni con Enti Pubblici;

dalle erogazioni liberali;

dai titoli di solidarietà;

da attività commerciali marginali.

Art.14 Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l’associazione deve tenere i seguenti libri:

libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

il registro dei volontari di cui all'articolo 9 del presente statuto, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art.15 Revisione legale dei Conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l'organo di controllo di cui all'articolo 24 del presente statuto, sia composto da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Titolo IV I Soci

Art.16 Adesione all'Associazione

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o di qualsiasi altra natura in relazione all’ammissione degli associati. Possono pertanto aderire all'associazione, diventandone soci, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Per quanto riguarda l'adesione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti, con le modalità previste dal regolamento specifico.

In circostanze particolari e contingenti espressamente previste dai regolamenti dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzare l'ammissione delle persone fisiche, che sarà soggetta a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso. In ogni caso, alle domande di adesione si deve dare risposta entro sessanta giorni dalla data della presentazione della richiesta. Dell'accoglimento della richiesta devono essere informati i richiedenti e fatta annotazione sul libro soci. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso il provvedimento motivato del mancato accoglimento. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha validità annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Art. 17 Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

a) a concorrere all'elaborazione del programma dell’Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l’adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;

b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;

c) a frequentare i locali dell'associazione

d) a partecipare alle assemblee;

e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;

f) ad approvare i bilanci;

g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;

h) a prendere visione dei libri sociali.

E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Tutti i soci delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione, sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Art.18 Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

a) a sostenere le finalità dell’Associazione;

b) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;

c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;

d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell’Associazione e/o derivanti dall’attività svolta;

e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione

Art. 19 Perdita della qualifica di associato

I soci perdono la qualifica di associato:

a) per dimissioni;

b) per scioglimento volontario dell’Associazione;

c) per decesso;

d) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;

e) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi statutari in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell’Associazione;

L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta, almeno tre mesi prima, la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno associativo in corso. Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il Consiglio Direttivo dell'Associazione. Contro le sue deliberazioni, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 20 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

L’Assemblea Sociale;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente.

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 24 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Art. 21 L'Assemblea Sociale

E' il massimo organo dell’Associazione e determina l’applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E’ composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione. E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell’assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Quale Assemblea ordinaria:

Approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;

approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;

delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Sia in via ordinaria che straordinaria:

delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

nomina e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;

nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;

nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

delibera inoltre sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. I rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, hanno diritto a cinque voti. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all’elettorato attivo. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza dei soci e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Art. 22 Il Consiglio Direttivo

E’ eletto dall'Assemblea Sociale. E' composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 3 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all’approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;

elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;

attua gli indirizzi dell’Assemblea Sociale;

assegna gli incarichi di lavoro;

approva i programmi di Attività;

approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;

elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;

delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;

delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi;

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l’articolo 2475 -ter del codice civile.

Art. 23 Il Presidente

E’ eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell’Associazione. Dura in carica 3 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti. Predispone per l’Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 24 L'Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L’organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell’apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del codice del terzo settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 25 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e al Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.

Art. 26 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 27 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 28 Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell’art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. A tal fine l’Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell’Assemblea.

Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.